Con la circolare Inps n. 32, sono state fornite dall’Istituto le prime indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici, alla luce della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
L’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge di Bilancio 2021 ha esteso in via sperimentale per il biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012, elevando al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ad esempio su una ral di 19.000 euro lordi annui ( circa 1.500 lordi mensili) si andrebbe di fatto ad azzerare il costo del lavoro per 18 mesi in caso di un assunzione a tempo indeterminato.
A tale riguardo, la circolare evidenzia che l’agevolazione, la cui concessione è subordinata al rispetto del c.d. Temporary Framework, è in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea: pertanto, successivamente all’esito del procedimento di autorizzazione l’INPS fornirà le specifiche istruzioni per la fruizione della misura.
LAVORATRICI PER LE QUALI SPETTA L’ESONERO
La platea delle lavoratrici per l’assunzione delle quali è possibile accedere al beneficio coincide con la nozione di “donne svantaggiate” individuata dall’art. 4, commi da 8 ad 11, della legge n. 92/2012, in particolare si tratta di:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali europei (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e le altre zone individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014/2020 (a titolo esemplificativo anche alcuni comuni del rodigino o del pordenonese – nessun comune in provincia di Treviso), prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con riferimento alle quali il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree svantaggiate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (per il 2021 i settori e le professioni sono stati individuati dal Decreto Interministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
N.B. Si suggerisce sempre in fase assuntiva di accertare lo stato di disoccupazione della candidata richiedendo la “scheda anagrafico professionale” così da accertare i mesi dello stato di disoccupazione.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E DURATA DELL’ESONERO
Il beneficio spetta per:
- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (in tal caso l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, fino al limite complessivo di 12 mesi);
- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi – decorrenti dalla data di assunzione – in caso di trasformazione di un rapporto a termine già agevolato.
Sono esclusi dall’esonero i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico, nonché i rapporti di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale (CPO).
MISURA DELL’ESONERO
L’incentivo, con esclusivo riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021/2022:
- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di importo massimo di 6.000 euro/anno. A tale riguardo, la circolare specifica che, in conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 34/2013 del Ministero del Lavoro, l’esonero contributivo è riferibile anche ai premi assicurativi dovuti all’INAIL;
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che non sia previsto per gli altri esoneri un divieto di cumulo.
Ai fini della fruizione dell’esonero è necessario rispettare:
- le condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (possesso del DURC; rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi, anche di secondo livello);
- i principi generali in materia di incentivi di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 151/2015;
- la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto.
Maggiori informazioni sono richiedibili agli uffici consulenza lavoro e paghe delle strutture mandamentali di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana.